STATUTO

STATUTO

Art. 1) E’ costituita l’Associazione Consultorio Familiare denominata “CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM – AMICI DEL CONSULTORIO” – ONLUS.

L’Associazione è disciplinata dalle norme del presente atto e dalle norme del codice civile.

La durata dell’Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.

L’Associazione ha sede a Pescara.

È consentita l’istituzione di sedi autonome in altre località, previa deliberazione conforme del Consiglio Direttivo.

L’Associazione in parola si identifica come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi della normativa vigente in materia ed è subordinata al rispetto delle seguenti clausole:

  1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS, che fanno parte della medesima struttura unitaria;
  2. l’obbligo di impiegare i suddetti utili per la realizzazione delle attività istituzionali e direttamente connesse;
  3. l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

 

Art.2 L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di attività di solidarietà in ambito sociale e socio-sanitario (di cui all’art.10, comma 1, lett.b del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460);

In particolare, si propone di:

  1. accogliere in modo incondizionato la persona, intesa come totalità che riunisce in sé le dimensioni fisica, spirituale, emotiva e relazionale;
  2. garantire che i servizi socio-educativi, psicologici, sanitari, etici e legali del Consultorio siano fruibili a tutti, nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e morali, della cultura e del credo religioso di ciascuno, a beneficio soprattutto delle persone svantaggiate per particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali;
  3. valorizzare la piena espressione della volontà personale di ciascuno, rispettando senza riserve il principio del primato della coscienza individuale, fornendo strumenti che permettano di esercitare una libertà di scelta pienamente consapevole;
  4. sostenere la famiglia come luogo privilegiato di relazioni e cellula prima della società civile, chiamata a svolgere il delicato compito dell’educazione dei figli e del supporto alla persona in tutto il suo ciclo di vita; in particolare, il Consultorio progetta e propone percorsi di formazione e prevenzione del disagio e delle difficoltà relazionali familiari e attua percorsi di sostegno ai singoli, alle coppie e ai genitori;
  5. ispirarsi, con un atteggiamento laico, ai valori cristiani del Vangelo del rispetto della dignità della persona umana in tutto il suo ciclo di vita e in ogni sua condizione e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti i cittadini;
  6. avvalersi delle specifiche competenze professionali degli operatori volontari del Consultorio, coordinate all’interno di ciascun progetto, in uno spirito di collaborazione e fiducia reciproci e di un’effettiva partecipazione degli stessi alle attività del Consultorio; l’Associazione, inoltre, promuove e sostiene la formazione continua dei suoi operatori;
  7. interagire con il territorio, promuovendo ed attuando, all’esterno delle sedi istituzionali del Consultorio stesso, ogni possibile forma di collaborazione con altri enti, organizzazioni e associazioni, con l’obiettivo di andare incontro alle aree di possibili fragilità sociale e di incoraggiare le iniziative, i progetti e i percorsi a favore del sostegno della dignità della persona e della famiglia, in armonia con la società in cui vive;
  8. individuare e attivare, al proprio interno, tutte le risorse necessarie, e promuoverne l’acquisizione di nuove ed esterne, per attuare le iniziative di cui sopra. In particolare l’Associazione potrà:
    1. compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune;
    2. svolgere, in via sussidiaria e complementare, attività di natura commerciale in conformità con le leggi vigenti;
    3. organizzare, proporre alla collettività, ed attuare eventi, corsi, conferenze, incontri, laboratori in tutti quei campi in cui si manifestano esperienze socio-educative, formative, culturali, ricreative per il singolo, la coppia e la famiglia.

 

Art. 3) Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari:

enti pubblici e privati, associazioni, imprese e persone fisiche, nazionalità, appartenenza etnica, politica, religiosa, che sottoscrivano la quota associativa, si riconoscano nel presente statuto ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il numero dei soci è illimitato.

L’adesione alla Associazione comporta l’impegno del versamento della quota annuale.

La scheda di adesione deve contenere il nome, il cognome, gli estremi anagrafici dell’aspirante oppure, rispettivamente, la denominazione, la sede dell’ente, unitamente ad una dichiarazione di accettazione delle norme statutarie o dei regolamenti dell’Associazione.

La quota associativa annuale per gli associati è fissata annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

Ogni associato, che risulta iscritto al 31 dicembre dell’anno precedente, ha diritto ad un solo voto in Assemblea.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato in Assemblea mediante delega.

È consentito il recesso, a condizione che esso sia comunicato per iscritto e senza diritto al rimborso della quota associativa versata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Sono soci onorari esclusivamente persone fisiche che aderiscono ai valori e allo Statuto del Consultorio, e che si impegnano a collaborare attivamente e volontariamente all’interno dello stesso. I soci onorari sono nominati dall’Assemblea e non sono tenuti al versamento della quota annuale.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per delibera di esclusione dell’Assemblea dei Soci per aver contravvenuto con fatti o parole alle norme ed obblighi del presente Statuto, per non aver sostenuto e perseguito le finalità e o per altri motivi che comportino indegnità;
  • per mancato versamento della quota associativa annuale.

 

Art. 4) Sono organi del Consultorio:

  • l’Assemblea generale dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consultorio;
  • il Revisore dei Conti.

Sono strumenti tecnici che verranno disciplinati nel regolamento:

  • il Corpo dei Consulenti;
  • il Direttore del Consultorio.

 

Art. 5) L’Assemblea dei soci, composta da soci ordinari e onorari,  si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

In via ordinaria è convocata dal Presidente una volta ogni anno entro il mese di febbraio per:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo ad essa demandati;
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • nominare e revocare i soci ordinari dell’Associazione.

In via straordinaria l’Assemblea viene convocata quando lo richiede il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei soci per:

  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
  • deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.

La convocazione è fatta con invio di raccomandata contenente l’Ordine del Giorno spedita almeno dieci giorni prima della data stabilita, o a mezzo telefax o posta elettronica o mediante affissione all’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consultorio, o in sua mancanza dal Vice Presidente, o in sua mancanza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti in prima convocazione con almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione con un quorum minimo pari alla metà più uno dei presenti.

 

Art. 6) Spetta all’Assemblea:

  • determinare l’indirizzo dell’attività sociale;
  • approvare il rendiconto e il preventivo annuale delle spese;
  • eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti;
  • deliberare inoltre su ogni oggetto riguardante l’attività del Consultorio che venga sottoposta al suo esame.

 

Art. 7) Il Presidente del Consultorio è eletto dal Consiglio Direttivo; ad esso spetta:

  • rappresentare il Consultorio;
  • curare l’attuazione delle delibere adottate;
  • convocare e presiedere l’Assemblea;
  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

 

Art. 8) Il Consiglio Direttivo è composto da numero sette membri così suddivisi:

  • uno nominato dall’Ordinario dell’ArciDiocesi Pescara-Penne;
  • cinque eletti dall’Assemblea dei soci (uno per ogni area di attività del Consultorio: 1 per area legale, 1 per area medica, 3 per area socio/educativa)
  • il Direttore, designato dal Presidente, sentito il parere dell’Ordinario, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

I membri eletti dall’Assemblea dei soci durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Possono essere però rieletti successivamente.

Nel caso in cui, nel corso dei quattro anni, uno o più componenti dovessero mancare o dimettersi, gli altri provvederanno alla relativa sostituzione. Gli stessi subentranti scadranno insieme al Consiglio Direttivo e sono rieleggibili per il mandato consecutivo. Qualora dovessero mancare o dimettersi la maggioranza dei consiglieri, si provvederà ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 9) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria del Consultorio; in particolare ad esso spetta:

  • proporre le quote annuali che i membri dell’Associazione sono tenuti a versare in base all’art. 3 del presente Statuto;
  • approvare i programmi di attività dell’Associazione e curare la loro attuazione;
  • stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti, convenzioni, anche di carattere economico – finanziario, per l’esercizio di attività e l’attuazione di iniziative nell’ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, che a giudizio del Consiglio sia necessario per il perseguimento degli scopi dell’Associazione; con facoltà di delegarne in tutto o in parte l’esecuzione;
  • presentare all’Assemblea dei Soci il bilancio ed il conto economico anche preventivi, corredati da una relazione che illustri il contenuto del bilancio stesso, l’andamento ed i fatti di rilievo e della gestione, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;
  • costituire e chiudere sedi periferiche che esercitano la loro attività sul territorio.

Le eventuali sedi periferiche operano sotto la piena responsabilità dell’Associazione, quale ente costituente.

 

Art. 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Per l’assunzione delle decisioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

Art. 11) Il corpo dei consulenti è formato da tecnici esperti nelle varie discipline e materie oggetto di attività assistenziale o formativa da parte del Consultorio: medici, sanitari, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, consulenti etici e legali, mediatori familiari, consulenti coniugali e familiari.

Il corpo dei consulenti, coordinato dal Direttore, potrà istituire i gruppi di studio e, di concerto con il Direttivo, ammetterà altri consulenti per settore di interesse per l’attività del Consultorio determinandone l’ambito d’impiego.

 

Art. 12) Il Direttore coordina, unifica e dirige le attività operative del Consultorio. Ha il compito di attuare le indicazioni strategiche che riceve dal Direttivo e dall’Assemblea. E’ il responsabile e il coordinatore del corpo dei consulenti.

 

Art. 13) Il Revisore unico è eletto dall’Assemblea dei soci ogni tre anni.

Il Revisore unico è incaricato della revisione legale del bilancio annuale e verifica la regolare tenuto della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

 

Art. 14) Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso o emolumento, salvo il diritto ad un eventuale rimborso delle spese sostenute per conto del Consultorio.

 

Art. 15) Il fondo comune del Consultorio è costituito:

  • dai contributi annuali ordinari e straordinari versati dagli associati;
  • dall’eventuale eccedenza attiva della gestione annuale;
  • da qualsiasi altro provento e liberalità, anche di terzi;
  • da beni mobili e immobili acquisiti per il perseguimento dei fini sociali;
  • da eventuali sovvenzioni di Enti Pubblici o Privati o di singole persone fisiche, da fondi raccolti attraverso manifestazioni promosse dall’Associazione.

 

Art. 16) Le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, come pure lo scioglimento dell’Associazione, devono essere deliberate tramite Assemblea Straordinaria.

In caso di messa in liquidazione l’Assemblea nominerà un liquidatore con la maggioranza prevista dall’art. 21 c.c., qualora ciò si renda necessario per la presenza di crediti, debiti o beni di qualsiasi tipo.

In caso di liquidazione l’eventuale residuo verrà devoluto ad altre O.N.L.U.S., aventi finalità analoghe o a fini di utilità sociale (sentito l’organismo di controllo – Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – istituto con D.P.C.M. 26 settembre 2000), salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e non contemplato nell’Atto Costitutivo, si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed al regolamento predisposto a cura del Consiglio Direttivo

Amici del Consultorio Onlus

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